Ordinanza — n. 10337/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO GABRIELE nato a MARCIANISE il 06/08/1969 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Nicolò Gabriele; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e al giudizio di bilanciamento nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione); che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle altre circostanze invocate è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen., all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e al giudizio di bilanciamento nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione); che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle altre circostanze invocate è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO GABRIELE nato a MARCIANISE il 06/08/1969 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicolò Gabriele; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e al giudizio di bilanciamento nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione); che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle altre circostanze invocate è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il gnsigliere estensore Il Preside