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Ordinanza — n. 10332/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Ammirata inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected for lacking specificity as it merely repeated arguments already dismissed by the lower court. The second ground was found infounded because the mitigating circumstance of special low value was incompatible with the attenuated form of the crime when the value was already considered in the assessment. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already rejected, or if the contested grounds are manifestly unfounded based on established case law regarding the compatibility of mitigating circumstances with the attenuated form of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded mitigating circumstance attenuated form crime court costs Cassa delle ammende fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMIRATA CLAUDIO nato a COSENZA il 23/06/1976 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ammirata Claudio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (fra le altre, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673) mentre nella specie quest'ultima era stata riconosciuta proprio per il valore del bene ricettato (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi