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Ordinanza — n. 10330/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10330/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO RAFFAELE nato a ROMA il 31/12/1978 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Moscato Raffaele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali in materia di diritto alla partecipazione in udienza dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto palesemente smentito dagli atti processuali, stante la rinuncia a comparire attestata nel verbale di udienza (cfr. ud. 8 maggio 2018 e 20 maggio 2021); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata che fanno riferimento alla cessazione della permanenza al 14/12/2017, per ingresso in carcere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10330/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ud. 8 maggio 2018 e 20 maggio 2021); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata che fanno riferimento alla cessazione della permanenza al 14/12/2017, per ingresso in carcere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale diritto di essere sentito facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa rinuncia alla motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO RAFFAELE nato a ROMA il 31/12/1978 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moscato Raffaele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali in materia di diritto alla partecipazione in udienza dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto palesemente smentito dagli atti processuali, stante la rinuncia a comparire attestata nel verbale di udienza (cfr. ud. 8 maggio 2018 e 20 maggio 2021); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata che fanno riferimento alla cessazione della permanenza al 14/12/2017, per ingresso in carcere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il ChrIsiglere estensore Il President