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Ordinanza — n. 10328/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10328/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUIL MOURAD nato il 13/07/1981 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Taouil Mourad; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza di inammissibilità impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza di inammissibilità impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo legale d'esclusione motivazione sufficiente motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo impugnazione della cancellazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUIL MOURAD nato il 13/07/1981 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Taouil Mourad; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza di inammissibilità impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il orsigIire estensore Il Presidente