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Ordinanza — n. 10327/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility as exposure to public shame occurred in a closed garage, not public.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Impagliazzo's civil appeal inadmissible regarding a claim for aggravated punishment based on exposure to public shame. The defendant argued that the victim was publicly humiliated, but the court found the incident occurred inside a condominium garage, a place closed to the public. Consequently, the court ruled the aggravating circumstance inapplicable and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The aggravating circumstance of exposure to public shame requires the act to occur in a public place or one accessible to the public; acts occurring in closed, private locations like garages do not qualify.

Parole chiave

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exposure to public shame aggravating circumstance public place requirement condominium garage inadmissible appeal public prosecution civil appeal dismissal pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016
Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016, Mestrale, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IMPAGLIAZZO GIORGIO nato a LERICI il 29/11/1946 nel procedimento a carico di: MACHERELLI ALDO nato a SARZANA il 05/10/1967 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso della parte civile Impagliazzo Giorgio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016, Mestrale, Rv. 268318), in quanto il fatto è avvenuto all'interno dell'autorimessa condominiale che è un luogo chiuso al pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Coiliere estensore Il Presidente