Civil appeal dismissed for inadmissibility as exposure to public shame occurred in a closed garage, not public.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giorgio Impagliazzo's civil appeal inadmissible regarding a claim for aggravated punishment based on exposure to public shame. The defendant argued that the victim was publicly humiliated, but the court found the incident occurred inside a condominium garage, a place closed to the public. Consequently, the court ruled the aggravating circumstance inapplicable and dismissed the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The aggravating circumstance of exposure to public shame requires the act to occur in a public place or one accessible to the public; acts occurring in closed, private locations like garages do not qualify.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IMPAGLIAZZO GIORGIO nato a LERICI il 29/11/1946 nel procedimento a carico di: MACHERELLI ALDO nato a SARZANA il 05/10/1967 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso della parte civile Impagliazzo Giorgio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016, Mestrale, Rv. 268318), in quanto il fatto è avvenuto all'interno dell'autorimessa condominiale che è un luogo chiuso al pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Coiliere estensore Il Presidente