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Ordinanza — n. 10324/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agostino Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law and defect in reasoning regarding the evidence of criminal responsibility, but the court found this argument lacked specificity. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced grievances already discussed and rejected by the appellate court, which had provided a logically and legally sound decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of facts and arguments already examined and rejected by the court of second instance without adding new specific legal grounds or demonstrating a defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments defect in reasoning criminal responsibility evidence procedural costs Cassation review prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO SALVATORE nato a SIDERNO il 07/10/1983 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agostino Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle medesime doglianze in fatto già discusse e respinte dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il on/sigli re estensore Il Presidente