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Ordinanza — n. 10323/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and miscalculated sentence increases for recidivism. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, provided the reasoning is logical and sufficiently motivated, which it found to be the case here.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that sentencing and the application of mitigating circumstances are within the trial judge's discretion, subject to review only if arbitrary or illogical, and that it suffices for the lower court to address only decisive elements rather than all facts presented.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances recidivism aggravation Cassation inadmissibility Italian Penal Code sanzioni pecuniarie attenuazione libera della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a MARSALA il 05/12/1957 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lombardo Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 6); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il-onsi) iere estensore , Il Preside