Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding minor property damage mitigation circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Dascalu Narcis Mihai inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to recognize the mitigating circumstance of minor property damage, but the appellate court had already valued this factor under Article 648 of the Penal Code. The supreme court rejected this claim as groundless, citing established case law that the lower court correctly applied the statutory mitigation for minor damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, quarto comma, cod. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning for failing to recognize the mitigating circumstance of minor property damage is inadmissible when the lower court has already explicitly valued such damage under the relevant penal provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASCALU NARCIS MIHAI nato il 10/08/1985 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dascalu Narcis Mihai; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, conformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato a pagina 2 (v. Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019 dep. 24/01/2020, Diop Cheikh, Rv. 277963), ha evidenziato come l'esiguità del danno fosse stata già valorizzata per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente