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Ordinanza — n. 10320/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and discretionary sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Miccoli Fabio Agostino inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The first ground was rejected because it was too generic under Article 581 of the Criminal Procedure Code, failing to specify the legal errors. The second ground regarding the omission of a substitute penalty notice was dismissed as unfounded due to the judge's discretionary power. Consequently, the appeal was rejected without merit.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, and the failure to explicitly propose a substitute penalty does not render a sentence null given the judge's discretionary authority.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substitute penalty discretionary power Criminal Procedure Code sustentazione spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI FABIO AGOSTINO nato a CUORGNE' il 20/02/1981 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; s. l

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miccoli Fabio Agostino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e si contesta il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il CRnigliere estensore Il Pr