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Ordinanza — n. 10315/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 591 c.p.p. regarding theft mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Pietro Pistidda inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground of appeal. The appellant argued for the recognition of a minor theft circumstance, but the court found his arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal of Sassari. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; The appeal must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the lower court to be admissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility minor theft circumstance repetition of arguments procedural costs Court of Cassazione Art. 591 c.p.p. recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTIDDA PIETRO nato a SASSARI il 13/05/1973 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pistidda Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. p. 4 sul valore della refurtiva come attestato dai registri del Compro Oro) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il C si9lier estensore Il Presidente