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Ordinanza — n. 10314/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10314/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIOSO BIAGIO nato a CASANDRINO il 11/03/1969 ROSMINI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 30/04/1968 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10314/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIOSO BIAGIO nato a CASANDRINO il 11/03/1969 ROSMINI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 30/04/1968 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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attenuazione libera della pena gravità della pena motivazione nel merito circostanze aggravanti o attenuanti adeguamento della pena sanzione sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIOSO BIAGIO nato a CASANDRINO il 11/03/1969 ROSMINI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 30/04/1968 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Grazioso Biagio e Rosmini Antonietta; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il C9nigliere estensore t t Il P