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Ordinanza — n. 10312/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10312/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI OMAR nato a CARPI il 08/03/1966 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Predieri Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale confermato l'applicazione con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si richiamano le congrue riflessioni sul punto della sentenza di primo grado, p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10312/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, in cui si richiamano le congrue riflessioni sul punto della sentenza di primo grado, p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali gravità della pena revisione della sentenza penale pentito adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI OMAR nato a CARPI il 08/03/1966 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Predieri Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale confermato l'applicazione con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si richiamano le congrue riflessioni sul punto della sentenza di primo grado, p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Cnsiliere estensore Il Presidente