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Ordinanza — n. 10308/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10308/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROCE AGOSTINO nato a ERICE il 13/03/1980 MALTESE GIUSEPPE nato a PACECO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 10308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROCE AGOSTINO nato a ERICE il 13/03/1980 MALTESE GIUSEPPE nato a PACECO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame della rendita AI risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
2-3-4 di entrambi i ricorsi (attinenti rispettivamente la ritenuta attendibilità delle persone offese e la conseguente affermazione di responsabilità, la ribadita sussistenza del concorso senza distinguere i diversi apporti causali e la mancata riqualificazione ex art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROCE AGOSTINO nato a ERICE il 13/03/1980 MALTESE GIUSEPPE nato a PACECO il 25/07/1972 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Agostino Croce e Giuseppe Maltese (che presentano un contenuto di palmare sovrapponibilità); ritenuto che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114); che i motivi nn. 2-3-4 di entrambi i ricorsi (attinenti rispettivamente la ritenuta attendibilità delle persone offese e la conseguente affermazione di responsabilità, la ribadita sussistenza del concorso senza distinguere i diversi apporti causali e la mancata riqualificazione ex art. 393 cod. pen., la concessione delle generiche e la ritenuta recidiva) reiterano doglianze in tema di rinnovazione istruttoria già correttamente disattese dai giudici di appello (cfr. pp. 2-4 per la ricostruzione della vicenda, pp. 4-5 per la qualificazione dei fatti e pp. 6-7 sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Cqpsigiliere estensore Il Presi