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Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CRISTIAN nato a MILANO il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Colombo Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati ex artt. 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali tentata rapina altri reati azione civile risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CRISTIAN nato a MILANO il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Colombo Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati ex artt. 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il C nsiglier;e