Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CRISTIAN nato a MILANO il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Colombo Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati ex artt. 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CRISTIAN nato a MILANO il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Colombo Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati ex artt. 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza di precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il C nsiglier;e