Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges factual reasoning reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dabre Bassirou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding his criminal liability was illogical, but the Court held that such challenges to factual evaluation are prohibited in a review proceeding. Consequently, the Court ruled that only the trial judge can reassess evidence, leaving the Court of Cassation without power to re-evaluate the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or logical reasoning used by the trial judge, rendering appeals challenging the factual basis of a decision inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABRE BASSIROU nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dabre Bassirou; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla prova posta a base della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente