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Ordinanza — n. 10304/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive, factual, and unsupported by new legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Lungari's appeal inadmissible due to the lack of new legal grounds. Lungari argued that the lower court failed to properly balance opposing circumstances when setting his sentence, but the court found this argument merely repetitive of his previous appeal. Consequently, the court ruled that the territorial court had already provided sufficient logical and legal justification for its decision, leading to the dismissal of the appeal and an order for Lungari to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive, merely factual, and manifestly unfounded, as the lower court has already provided adequate logical and legal motivation for its balancing of circumstances.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds manifestly unfounded argument balancing of circumstances inadmissible appeal procedural dismissal attenuazione della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARI GIOVANNI nato a VIZZOLO PREDABISSI il 02/09/1974 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lungari Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze e alla determinazione della pena complessivamente irrogata, è reiterativo, meramente fattuale e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha in ogni caso fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica in ordine al giudizio di bilanciamento e alla mancata prevalenza delle generiche (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Sonsigliere estensore Il Presidente