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Ordinanza — n. 10301/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific procedural error and irrelevant evidentiary re-evaluation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Elbaza Moundir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding the evidence used to identify him as the perpetrator of the damage offense. The court rejected this claim, stating that the request sought an irrelevant re-evaluation of evidence sources outside the scope of cassation review and lacked specific identification of procedural distortions already recognized by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on a general request to re-evaluate evidence sources is inadmissible if it does not identify specific procedural distortions or errors in the application of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific error evidence re-evaluation cassation review limits procedural motivation defect impatto visivo carenza di credibilità oggettiva prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBAZA MOUNDIR nato il 17/11/1994 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elbaza Moundir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato di danneggiamento contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Ctigliere estensore Il Presidente