Italian court dismisses appeal claiming lack of translation for non-detained defendant under alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Francesco Rovida's appeal inadmissible regarding the nullity of a missing translation of his statement. The defendant argued he could not participate in the trial without a translation, but the court found no detention occurred since he was under alternative measures. Consequently, the judge of cognition lacked the power to order the translation, and the cited precedents were inapplicable to this non-detained situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 338 c.p.p.; Art. 190 c.p.p.: When a defendant is subject to alternative measures rather than detention, the court of cognition lacks the authority to order a translation of their statement, as the duty to interloque rests solely with the supervising magistrate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVIDA FRANCESCO nato a PAVIA il 22/09/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Rovida; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si eccepisce la nullità derivata dalla mancata traduzione a cura della Corte di appello dell'imputato, onde consentire a quest'ultimo (affidato in prova ai servizi sociali, per altra causa), di partecipare all'udienza di discussione - è manifestamente infondato, dal momento che la suddetta misura alternativa alla detenzione non può essere qualificata come detenzione, di modo che, da un lato, era suo onere interloquire con il magistrato di sorveglianza (unico competente sul punto), e, dall'altro, che il giudice della cognizione non aveva il potere di disporre la traduzione, non sussistendo alcuno stato detentivo, a titolo definitivo o cautelare; che la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez.
U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600) non è in termini, proprio in quanto ha ad oggetto la detenzione dell'imputato per altra causa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente