Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and lacking new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Pierfrancesco Dolfato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Dolfato argued against the appellate court's affirmation of his guilt and the imposed sanction, but the court found his arguments merely repetitive of the lower decision. Consequently, the court rejected the appeal because it failed to present new grounds or evidence to justify a re-evaluation of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the facts and arguments already considered by the appellate court without presenting new elements or specific allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLFATO PIERFRANCESCO nato a TREVISO il 01/07/1971 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pierfrancesco Dolfato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della ribadita affermazione di colpevolezza, risulta meramente reiterativo e comunque sollecita irritualmente una nuova ponderazione del compendio istruttorio, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (p. 3, ove si valorizza la titolarità della PostePay, in difetto di specifiche allegazioni dell'imputato sul punto); che risulta del pari reiterativo, e comunque manifestamente infondato, il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello compiutamente illustrato il proprio percorso giustificativo (pp. 3-4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente