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Ordinanza — n. 10298/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual rebuttal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Russo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first two grounds of appeal merely reiterated arguments already addressed in the lower court's decision without new evidence, while the third ground was too generic to demonstrate how the alleged error affected the overall logical reconstruction. Consequently, the appeal failed because it did not meet the standard of specific rebuttal required to challenge the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must provide specific arguments demonstrating the impact of alleged errors on the case outcome; generic or reiterated claims without concrete factual rebuttal result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific rebuttal procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione pluralità di motivazioni difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv.
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis
279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO STEFANO nato a NAPOLI il 02/10/1968 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Russo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso (rubricati dl e d3 nell'atto di impugnazione), che contestano rispettivamente la sussistenza di artifici e raggiri e del dolo di legge, sono meramente reiterativi, a fronte della congrua motivazione sulle medesime questioni nel provvedimento impugnato (pp. 5-6); che il terzo motivo (d4), inerente la affermata declinazione di false generalità, risulta generico in quanto non chiarisce adeguatamente l'effettiva incidenza della questione della invocata eliminazione dell'elemento contestato sulla complessiva tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di merito, così cadendo così nel vizio di aspecificità, per inottemperanza alla cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze (cfr.

Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il onsiglipre estensore Il Presiden