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Ordinanza — n. 10297/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bouqsim Adam inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding the evidence proving the defendant's criminal responsibility for robbery. The court rejected this claim, noting that Italian law strictly prohibits the cassation court from re-evaluating factual findings or questioning the logical consistency of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual evaluation of the lower courts or assessing the logical soundness of their reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion cassation factual evaluation review logical reasoning assessment criminal responsibility proof inadmissible appeal causa legittima allegazione motivata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUQSIM ADAM nato a VERCELLI il 27/03/2001 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bouqsim Adam; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di rapina contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2-4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 n igliere estensore Il Pr