Ordinanza — n. 10296/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERNER RAFAL KAMIL (CUI 05F9KC1) nato il 24/05/1984 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Werner Rafal Kamil; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a), non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525) e ciò non è avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. in relazione al capo a) di imputazione e, in subordine, di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato l'applicazione è adeguata ed esente da vizi logici e giuridici (p. 5); che, secondo l'indirizzo pacificamente espresso da questa Corte, nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte d'identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., né quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - peraltro, neanche invocata in appello - poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 dep. 13/05/2020, Mahmoud Halima, Rv. 279194); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525) e ciò non è avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. in relazione al capo a) di imputazione e, in subordine, di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato l'applicazione è adeguata ed esente da vizi logici e giuridici (p. 5); che, secondo l'indirizzo pacificamente espresso da questa Corte, nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte d'identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., né quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - peraltro, neanche invocata in appello - poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 dep. 13/05/2020, Mahmoud Halima, Rv. 279194); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERNER RAFAL KAMIL (CUI 05F9KC1) nato il 24/05/1984 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Werner Rafal Kamil; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a), non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525) e ciò non è avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. in relazione al capo a) di imputazione e, in subordine, di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato l'applicazione è adeguata ed esente da vizi logici e giuridici (p. 5); che, secondo l'indirizzo pacificamente espresso da questa Corte, nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte d'identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., né quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - peraltro, neanche invocata in appello - poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 dep. 13/05/2020, Mahmoud Halima, Rv. 279194); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così