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Ordinanza — n. 10295/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments are generic, unfounded, or fail to meet statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Silvio and Morelli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Di Silvio's arguments were rejected because one was too generic to warrant a new evidence review, while the others were legally unfounded regarding the definition of 'unlawful possession' and the comparative judgment. The court emphasized that appeals must be specific and grounded in the existing record, rejecting attempts to reinterpret the trial documents or ignore the concursual nature of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the record; generic complaints or arguments contradicting the double-motivated reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint unlawful possession double-motivated reasoning court costs concursual crime Corte di Cassazione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
art. 69 cod. pen
269576); che il terzo motivo di Di Silvio contesta il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., ma la Corte abruzzese ottempera al proprio onere motivazionale richiamando e condividendo le congrue valutazioni di primo grado (p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SILVIO MIRELLA nato.a FROSINONE il 01/02/1982 MORELLI VIRGINIA nata PESCARA il 18/04/1996 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Mirella Di Silvio e Virginia Morelli; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Di Silvio reitera le doglianze sulla sussistenza delle minacce da parte della ricorrente, non confrontandosi con la doppia conforme motivazione che sottolinea come tutte e tre le coimputate proferissero frasi intimidatorie in lingua sinti, e risulta dunque non consentito, mirando a una nuova ponderazione delle prove e insuperabilmente generico; che il secondo motivo di Di Silvio è manifestamente infondato, poiché la condotta di impossessamento si realizza non appena l'agente abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta, intesa come passaggio nella propria esclusiva detenzione, instaurando una relazione diretta con la res, con conseguente privazione per la vittima della detenzione, del potere di dominio e di vigilanza sulla cosa stessa e a nulla rileva che l'impossessamento abbia avuto durata minima (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576); che il terzo motivo di Di Silvio contesta il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., ma la Corte abruzzese ottempera al proprio onere motivazionale richiamando e condividendo le congrue valutazioni di primo grado (p. 7, Trib.); considerato che l'unico motivo dedotto da Morelli postula un'impossibile rilettura del compendio istruttorio e non tiene conto del corretto riferimento dei giudici di appello alla natura concorsuale del reato, alle minacce da parte di tutte le corree e alla violenza perpetrata da Di Silvi, sviluppo chiaramente prevedibile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dell-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di +q*, euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre