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Ordinanza — n. 10294/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper phrasing of 'traversion' grounds and lack of factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court misinterpreted evidence regarding the victim's description and the timing of violence, but the court found these arguments improperly phrased as 'traversion' of proof. The court ruled that the appellate court correctly evaluated the converging objective elements and the immediate context of the arrest to establish the crime of improper robbery and resistance to a public official.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 1, c.p.p.; Art. 606, c.p.p.: The grounds for appeal must be formulated in legally permitted terms; a claim of 'traversion' of proof is inadmissible if it merely disputes the significance of evidence already considered by the court of first instance without pointing to a specific, unconsidered piece of evidence or a manifestly contradictory evaluation of its meaning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal traversion of proof improper robbery resistance to public official formulation of appeal grounds evaluation of evidence flagrancy requirements rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 1, c.p.p.
Art. 606, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40421 del 26.6.2012, Zappalà
Sez. 2, n. 43764 del 4.10.2013, Mitrovic
40421 del 26.6.2012, Zappalà; Sez. 2, n. 43764 del 4.10.2013, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, 158.
158. R.G. 31366 - 2023
Sez. 2, n. 43364 del 21/09/2023, Ugheghele
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO CATELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 9-)tu(10 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Catello Sicignano; ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine all'individuazione del ricorrente quale autore del gesto predatorio in danno della persona offesa, è formulato in termini non consentiti: la Corte d'appello, infatti, ha preso in esame (cfr., pagg. 3-4) le doglianze difensive avanzate con l'atto di gravame, con specifico riferimento alla indicazione dell'altezza del malvivente, quale indicata dalla persona offesa, difforme rispetto a quella del Sicignano ma, per altro verso, ha ritenuto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, tale circostanza non decisiva rispetto agli ulteriore elementi di natura oggettiva e convergenti nella individuazione del Sicignano come autore del fatto (cfr., pag. 4 della sentenza); il vizio di "travisamento", invero, deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione laddove, invece, nel caso di specie, la difesa si limita ad evidenziare la inesattezza della descrizione della vittima (quanto all'altezza del suo aggressore) che la Corte d'appello non ha affatto trascurato ma che, con valutazione tipicamente di merito, ha stimato non rilevante laddove inserita in un quadro probatorio più complessivo e composto da una serie convergente di elementi oggettivi; rilevato che il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatto operato dai giudici di merito i quali hanno dato conto del fatto che il Sicignano era stato individuato e bloccato dagli operanti che, accorsi sul posto, avevano seguito le indicazioni dei presenti rinvenendo il ricorrente accovacciato dietro un'autovettura intento a cambiarsi i vestiti e, a pochi metri di distanza, la refurtiva:

è appena il caso di ribadire che, nella rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26.6.2012, Zappalà; Sez. 2, n. 43764 del 4.10.2013, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, 158.

R.G. 31366 - 2023 sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità); il riferimento operato in ricorso all'arresto delle SS.UU. "Ventrice" riguarda l'ipotesi della diretta percezione del fatto di reato da parte dell'operante cui, tuttavia, va aggiunta quella della individuazione dell'autore del fatto per essere stato egli colto "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (cfr., art. 382, comma primo, cod. proc. pen.); ritenuto che il terzo motivo del ricorso è a sua volta formulato in termini non consentiti avendo anche in tal caso la difesa evocato il "travisamento" della prova con riguardo al contenuto del verbale di arresto che, in realtà, la Corte d'appello (cfr., pag. 5 della sentenza) ha recepito dando conto dei rilievi difensivi e, tuttavia, inserito nel contesto della vicenda ritenendo, in termini certamente non irragionevoli, la condotta del ricorrente collegata alla condotta predatoria immediatamente precedente risultando perciò funzionale al tentativo di evitarne le ineluttabili conseguenze; di qui, pertanto, la correttezza, in diritto, del ritenuto concorso tra il delitto di rapina impropria e quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr., sul punto, da ultimo, Sez. 2 - , n. 43364 del 21/09/2023, Ugheghele, Rv. 285194 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.