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Ordinanza — n. 10292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and alternative sentencing notice omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Efisio Thomas Nioi inadmissible, rejecting arguments against the denial of generic mitigating circumstances and the lack of a specific notice on alternative sentencing. The court held that appellate judges need not consider every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive, and that omitting a formal notice on alternative measures does not invalidate the verdict due to the judge's discretionary power. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.: The appellate judge need not consider all elements regarding mitigating circumstances, only those deemed decisive, and the omission of a specific notice on alternative sentencing does not render the verdict null due to discretionary power.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances alternative sentencing notice appellate discretion sentencing nullity criminal procedure code attenuazione della pena sanzione sostitutiva abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIOI EFISIO THOMAS nato a CAGLIARI il 09/03/1991 1 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; (11 157. R.G. 31362 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Efisio Thomas Nioi; ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla personalità del ricorrente evidenziata dai plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e la mancata presa di coscienza dall'agito criminoso, dovendosi ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato dal momento che il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., Sez. 2 - , n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

157. R.G. 31362 - 2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024