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Ordinanza — n. 10289/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for violating preclusion rules on factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stanka Varbanova inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the Court of Appeal of Brescia relied on insufficient and inappropriate circumstantial evidence to establish liability. The court rejected this claim, stating that a new factual assessment is precluded at this stage and that the lower court's evaluation of the evidence was a matter of merit, not law.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal alleging violation of law regarding the evaluation of insufficient circumstantial evidence is inadmissible because the Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or adopt new parameters, reserving such review for the Court of Appeal.

Parole chiave

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preclusion of factual re-evaluation circumstantial evidence assessment merit review preclusion inadmissible criminal appeal Court of Cassation limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Stanka Varbanova; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Stanka Varbanova; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARBANOVA STANKA nato il 31/07/1984 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 154. R.G. 31353 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stanka Varbanova; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell'art. 192 cod. proc. pen. avendo la Corte d'appello valorizzato elementi indiziari a suo avviso insufficienti ed inidonei a fondare l'affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti essendo preclusa, in questa sede, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); il motivo è altresì generico perché non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che, a corredo di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ne ha tuttavia evidenziato uno, ulteriore, altamente individualizzante (cfr., pag. 4 della sentenza) che, con valutazione tipicamente di merito, ha stimato come in grado di orientare, complessivamente, anche il resto del compendio indiziario già valutato dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024