Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grievances regarding sentencing motivation in the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific grievances regarding the sentencing motivation in the appellate judgment. Although the defense now claims a lack of reasoning, the court notes these generic defects were not raised in the original appeal, rendering them precluded from cassation review. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to articulate specific grievances regarding the motivation of the sentencing in the appellate judgment, as generic defects remain subject to initial inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI HOUSEM (CUI 05JMPRS) nato il 20/03/1993 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 152. R.G. 31331 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Housem Hammami; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è precluso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - dalla sostanziale assenza di doglianze articolate, sul punto, nell'atto di appello (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) e su cui, pertanto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare; è pacifico, infatti, che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (cfr., Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700 - 01);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Co