Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10286/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10286/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO CALOGERO nato a FRANCICA il 06/05/1958 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 151. R.G. 31321 -2023 Letto il ricorso di Brancato Calogero; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità, anche nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese dal Brancato alla PG in quanto già raggiunto da indizi di colpevolezza e, ciò non meno, acquisite senza le garanzie di legge, risulta del tutto generico perché non tiene conto e non si confronta con le considerazioni già spese, sul punto specifico, dalla Corte d'appello che, vagliando la omologa censura, ha spiegato che la responsabilità dell'imputato si fonda su una serie di elementi di prova - di cui ha dato puntuale conto - in grado di condurre al giudizio di colpevolezza indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni che si assumono non utilizzabili (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato che il secondo motivo del ricorso, formulato in relazione ai presupposti della responsabilità concorsuale, è manifestamente infondato essendo appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 31321 -2023 Letto il ricorso di Brancato Calogero; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità, anche nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese dal Brancato alla PG in quanto già raggiunto da indizi di colpevolezza e, ciò non meno, acquisite senza le garanzie di legge, risulta del tutto generico perché non tiene conto e non si confronta con le considerazioni già spese, sul punto specifico, dalla Corte d'appello che, vagliando la omologa censura, ha spiegato che la responsabilità dell'imputato si fonda su una serie di elementi di prova - di cui ha dato puntuale conto - in grado di condurre al giudizio di colpevolezza indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni che si assumono non utilizzabili (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato che il secondo motivo del ricorso, formulato in relazione ai presupposti della responsabilità concorsuale, è manifestamente infondato essendo appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà;

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del dolo condotta colpevole concorso proprio partecipazione al reato elementi di verosimiglianza prove corroboranti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO CALOGERO nato a FRANCICA il 06/05/1958 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 151. R.G. 31321 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brancato Calogero; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità, anche nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese dal Brancato alla PG in quanto già raggiunto da indizi di colpevolezza e, ciò non meno, acquisite senza le garanzie di legge, risulta del tutto generico perché non tiene conto e non si confronta con le considerazioni già spese, sul punto specifico, dalla Corte d'appello che, vagliando la omologa censura, ha spiegato che la responsabilità dell'imputato si fonda su una serie di elementi di prova - di cui ha dato puntuale conto - in grado di condurre al giudizio di colpevolezza indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni che si assumono non utilizzabili (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato che il secondo motivo del ricorso, formulato in relazione ai presupposti della responsabilità concorsuale, è manifestamente infondato essendo appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà;

Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); quanto al dolo, la Corte d'appello ha motivato facendo leva sulla condotta tenuta dall'imputato anche successivamente ai fatti, valorizzando perciò elementi oggettivi in termini non manifestamente illogici con cui, in ogni caso, la difesa non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 151. R.G. 31321 -2023

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec