Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation and legal violation regarding criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Staltari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation and violated the law regarding criminal responsibility, but the Court found the first ground invalid because the appellate court had already addressed these points exhaustively in its judgment. The second ground was rejected as unfounded since the appellate court correctly cited relevant mitigating factors without needing to consider every single element presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding when the lower court has provided a congruous and exhaustive response to the appellant's arguments, and the appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on criminal responsibility is not manifestly illogical or contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STALTARI DOMENICO nato a SIDERNO il 20/06/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 149. R.G. 31302 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Staltari; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l'atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 4 della sentenza); la difesa finisce invece per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato che il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali, anche di rilevante allarme sociale (cfr., ivi, pag. 4): è appena il caso di ribadire il giudice di merito, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); 149. R.G. 31302 - 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,