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Ordinanza — n. 10281/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianluca Grillo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision lacked motivation regarding his acquittal, but the court found this claim generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed because it did not specify the exact elements required to exercise judicial review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their mandate.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Criminal Procedure Code judicial review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Gianluca Grillo; ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce carenza motivazionale in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento del ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 15/11/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 145. R.G. 31286 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Grillo; ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce carenza motivazionale in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento del ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr., in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consi