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Ordinanza — n. 10279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new evidence regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the first-instance judgment's reasoning on his criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as either merely repetitive of the appellate court's prior decision or manifestly unfounded, noting that the lower court need not consider every favorable element if it relies on decisive factors.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the appellate decision or manifestly unfounded, as the court of first instance is not required to address every element presented by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances criminal responsibility court costs and fine reiterazione di reati penali circostanze attenuanti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALESSANDRO nato a ROMA il 01/08/1988 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 142. R.G. 31273 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente è meramente reiterativo della doglianza già avanzata con l'atto di appello e disattesa dalla corte di merito con puntuale e specifico riferimento alla ricostruzione in fatto emersa nel corso del dibattimento e con cui, in ogni caso, la difesa non si confronta; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fondando la propria decisione sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, ed essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2;

Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 p— 0 s Il Consigliere Estens re il Presidente