Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new substantive grounds not raised in prior proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to substantively justify why the current crime reflected increased criminal danger, citing a prior conviction. The court rejected this because the appellant had previously only challenged the formal existence of the prior conviction, and this new substantive argument was never raised before, thus violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the substantive reasoning for increased criminal danger is inadmissible if the formal existence of the prior conviction was already contested and the new substantive ground was never previously advanced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MARIO nato a ROMA il 16/01/1980 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Fiore, ritenuto che, con l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Fiore, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva in quanto la Corte territoriale, pronunciandosi in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato con sentenza n. 172 del 2023 della VI Sezione di questa Corte, non avrebbe motivato in merito ai presupposti sostanziali per ritenere che il fatto per cui si procede sia espressione di ingravescente pericolosità criminale limitandosi ad evocare le precedenti condanne; rilevato che il motivo di ricorso che era stato accolto dalla S.0 aveva riguardato la censura relativa alla insussistenza di precedenti condanne valorizzabili ai fini della recidiva avendo la VI Sezione osservato che "... la sentenza impugnata ha omesso del tutto di argomentare sul motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza della recidiva specifica contestata a Fiore perché gravato da un unico precedente penale, definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016, antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021" ma che, su tale aspetto, la sentenza rescissoria ha motivato in termini puntuali alla luce del certificato penale del ricorrente (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica); ritenuto che il ricorso contesta la congruità della motivazione non più sul piano della esistenza di condanna preesistenti, questione compiutamente scrutinata dalla Corte, ma, questa volta, sulle ragioni "sostanziali" per le quali il fatto qui giudicato è stato ritenuto espressione di una ingravescente pericolosità criminale, introducendo in tal modo una censura non consentita in sede di rinvio poiché mai avanzata in precedenza e che, pertanto, non poteva nemmeno ritenersi "assorbita" dall'accoglimento del motivo articolato sul piano dei presupposti "formali" della recidiva (cfr., Sez. 5 - , n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01);
R.G. 312501 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/