Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sandro Ciangola inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a retrial on factual grounds regarding Article 624 of the Penal Code and claimed the crime had expired due to prescription. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was not arbitrary and the procedural bar of preclusion prevents reviewing facts or applying new legal standards at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual elements or apply new legal parameters when the lower court's decision is based on non-arbitrary arguments, and procedural preclusion bars the examination of subsequent prescription issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANGOLA SANDRO nato a FROSINONE il 24/11/1966 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 138. R.G. 31250 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sandro Ciangola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, c:on cui la difesa contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata riconduzione del fatto nella ipotesi di cui all'art.624 cod. pen. è manifestamente infondato e, prima ancora, generico, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sulla deduzione difensiva e sulle stesse propalazioni dell'imputato, in forza di una valutazione che, in quanto sorretta da argomentazioni non arbitrarie o manifestamente illogiche, non sono censurabili in questa sede dove, come è pacifico, è evidentemente precluso procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione della legge per intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato poiché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr., in tal senso, Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
138. R.G. 31250 - 2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024