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Ordinanza — n. 10273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for generic mitigating circumstances sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Di Maggio inadmissible regarding a claim of insufficient reasoning for sentencing mitigation. The appellate court had applied generic mitigating circumstances and used the standard phrase 'it is considered appropriate' to justify the reduction, relying on established case law. The Supreme Court ruled that this formula satisfies the duty of motivation given the judge's broad discretion in determining the extent of such reductions.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The duty of motivation is fulfilled when a court applies generic mitigating circumstances using a standard formula like 'it is considered appropriate,' as the judge retains broad discretion in assessing the reduction's extent.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances duty of motivation sentencing reduction appellate court discretion inadmissible appeal Italian criminal procedure standard formula reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO EMANUELE nato a PINEROLO il 18/10/1988 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 135. R.G. 31233 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele Di Maggio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è manifestamente infondato considerata avendo la Corte d'appello motivato il proprio convincimento e tenuto conto, d'altro canto, dell'ampia discrezionalità che caratterizza la decisione sull'entità della riduzione per le ritenute attenuanti, permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli);. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consig