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Ordinanza — n. 10272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against sentence for lack of recidivism exclusion and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simone Restuccia inadmissible, rejecting arguments regarding the exclusion of recidivism and the adequacy of the imposed sentence. The appellate court had thoroughly motivated the recognition of recidivism based on the defendant's insensitivity to prior warnings and the continuity of criminal behavior. Furthermore, the Court held that when a sentence is close to the statutory minimum, a general reference to sentencing criteria suffices without detailed elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: When a sentence is imposed near the statutory minimum, a general reference to sentencing criteria is sufficient for motivation, and the absence of specific exclusion of recidivism does not constitute a violation of law if the appellate court explicitly explains the social danger and continuity of the criminal conduct.

Parole chiave

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recidivism exclusion sentencing adequacy statutory minimum penalty insufficient motivation appellate court review criminal liability procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
essendo appena il caso di ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
essendo appena il caso di ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA SIMONE nato a TORINO il 26/06/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 134. R.G. 31231-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simone Restuccia; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine ai presupposti per il suo riconoscimento (cfr., pag. 7 della sentenza) non limitandosi ad evocare i precedenti penali ma spiegando le ragioni per le quali l'episodio ivi giudicato era espressione di una accentuata pericolosità sociale "essendosi il reo dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne e dalle pene espiate ..." sicché "... la condol:ta qui contestata costituisce significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali e di una spinta criminosa ancora sussistente" (cfr., ivi); rilevato che analoga sorte riguarda il terzo ed il quarto motivo che, in realtà, attengono ad un profilo su cui la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di censure difensive avendo tuttavia avuto cura di precisare che la pena era stata contenuta nel minimo edittale "... con aumenti del tutto modesti per i reati minori in continuazione" (cfr., ivi, ancora, pag.

7) essendo appena il caso di ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edil:tale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); 134.

R.G. 31231 — 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il