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Ordinanza — n. 10271/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGO GIANFRANCO nato a VILLANOVA MONFERRATO il 15/10/196D avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 133. R.G. 31228 - 2023 Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 10271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 31228 - 2023 Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione pluralità di motivazioni inadempimento reiterato responsabilità scemata punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGO GIANFRANCO nato a VILLANOVA MONFERRATO il 15/10/196D avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 133. R.G. 31228 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata immune da profili di manifesta illogicità (cfr., in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su questioni non dedotte (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 10/02/2022), Polillo, Rv. 282773 - 01; rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello ampiamente e congruamente motivato circa i presupposti della contestata recidiva e le ragioni per le quali non poteva accedersi alla richiesta difensiva di esclusione della aggravante (cfr., pag. 7); il motivo è anche generico in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni che hanno sorretto la decisione di merito sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

133. R.G. 31228 - 2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/20