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Ordinanza — n. 10265/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10265/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVICO DARIO nato a BRA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 127. R.G. 31142 - 2023 Letto il ricorso di Dario Davico; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al giudizio di valenza, è manifestamente infondato alla luce del consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta formulato in termini non consentiti avendo la Corte d'appello operato una prognosi negativa ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto alla quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di maniFesta illogicità o contraddittorietà limitandosi ad esporre un diverso apprezzamento della personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena diritto di ottenere una decisione liberazione condizionale soppressione di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVICO DARIO nato a BRA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 127. R.G. 31142 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dario Davico; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al giudizio di valenza, è manifestamente infondato alla luce del consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub;

Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta formulato in termini non consentiti avendo la Corte d'appello operato una prognosi negativa ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto alla quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di maniFesta illogicità o contraddittorietà limitandosi ad esporre un diverso apprezzamento della personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il