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Ordinanza — n. 10262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN CARLO nato a TORINO il 15/10/1983 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 124. R.G. 31104 - 2023 Letto il ricorso di Carlo Dellagaren; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per contestare, in questa sede, il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258011 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione principio della doppia incriminazione pluralità di motivazioni doppio onere colpa concomitante esame nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN CARLO nato a TORINO il 15/10/1983 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 124. R.G. 31104 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Dellagaren; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per contestare, in questa sede, il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo questa Corte più volte chiarito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto valorizzandolo sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 17054 del 13/12/2018 Ud. (dep. :18/04/2019), M., Rv. 275904 - 03;

Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258011 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

124. R.G. 31104 - 2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/202