Ordinanza — n. 10261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCIGLIA GIUSEPPE nato a TORINO il 27/10/1955 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 123. R.G. 31098 - 2023 Letto il ricorso di Giuseppe Visciglia; ritenuto che i primi due motivi del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, è formulato in termini generici ed aspecifici non confrontandosi, se non in maniera apparente, con la motivazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione (cfr., pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 31098 - 2023 Letto il ricorso di Giuseppe Visciglia; ritenuto che i primi due motivi del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, è formulato in termini generici ed aspecifici non confrontandosi, se non in maniera apparente, con la motivazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione (cfr., pag.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCIGLIA GIUSEPPE nato a TORINO il 27/10/1955 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 123. R.G. 31098 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Visciglia; ritenuto che i primi due motivi del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, è formulato in termini generici ed aspecifici non confrontandosi, se non in maniera apparente, con la motivazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione (cfr., pag.
9) ed in cui ha evidenziato la come l'episodio giudicato risulti espressione di una "escalation" criminosa specifica ed "impressionante" oltre che della "insensibilità dimostrata verso l'effetto deterrente rappresentato dalle precedenti condanne ed espiazione di pena" e, perciò, "... della pacifica maggior pericolosità sociale conseguente alla commissione dei fatti per cui è processo" (cfr., ivi); rilevato che il terzo ed il quarto motivo, con cui, pure, si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sono formulati a loro volta in termini generici non tenendo conto, peraltro, della quantificazione della pena intervenuta in termini complessivamente modesti dovendosi allora richiamare il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); l'impegno motivazionale deve inoltre, quale parametro di riferimento, della media edittale poiché nel caso in c:ui venga irrogata una pena al di sotto di essa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); 123.
R.G. 31098 -2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0