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Ordinanza — n. 10260/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10260/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGO GIANFRANCO nato a VILLANOVA MONFERRATO il 15/10/1960 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 122. R.G. 31096 - 2023 Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su un profilo non dedotto (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 — 01; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen., è aspecifico non confrontandosi con la sia pur sintetica ma, tuttavia, congrua ed esaustiva, motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto specifico (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 10260/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 31096 - 2023 Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su un profilo non dedotto (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 — 01; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen., è aspecifico non confrontandosi con la sia pur sintetica ma, tuttavia, congrua ed esaustiva, motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto specifico (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 99 cod. pen
282773 — 01; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGO GIANFRANCO nato a VILLANOVA MONFERRATO il 15/10/1960 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 122. R.G. 31096 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianfranco Lago; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su un profilo non dedotto (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 — 01; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen., è aspecifico non confrontandosi con la sia pur sintetica ma, tuttavia, congrua ed esaustiva, motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto specifico (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il