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Ordinanza — n. 10258/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and indeterminate, failing to meet procedural requirements for legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The defense argued a procedural violation regarding the appellate court's initial ruling on inadmissibility. The court rejected this because the appeal lacked specific grounds, failing to address the first-instance judgment's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, as it must specifically confront the reasoning of the contested decision rather than offering vague assertions.

Parole chiave

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procedural inadmissibility generic appeal indeterminate grounds Criminal Procedure Code costs of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDIO ELENA nato a LEGNANO il 14/08/1974 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGE CIANFROCCA; 120. R.G. 31077 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elena Scordio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge processuale in relazione alla diagnosi di inammissibilità dell'atto di appello formulata dalla Corte territoriale, è a sua volta generico per indeterminatezza perché esso stesso privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non in grado di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali, rispetto alla articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, l'impugnazione di merito si risolveva in affermazioni apodittiche e di stile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consiglie