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Ordinanza — n. 10257/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for vague grounds failing to challenge specific sentencing reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Carmelo Bernardo inadmissible due to its lack of specificity regarding the lower court's sentencing decisions. The appellant argued for the exclusion of recidivism and the precedence of mitigating circumstances, but the appeal failed to address the specific reasoning used by the appellate judges. The court ruled that such sentencing comparisons are only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, not merely for disagreement with the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and address the actual reasoning of the lower court; general complaints about sentencing outcomes without engaging with the specific justification for weighing aggravating and mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds recidivism exclusion mitigating circumstances sentencing reasoning specificity requirement arbitrariness standard recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013
Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009
Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez.
Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994
6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO CARMELO nato a ALESSANDRIA il 28/10/1970 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;119. R.G. 31066 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Bernardo e dato atto della memoria trasmessa in data 14.12.2023 con cui si insiste nell'accoglirnento del ricorso; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva (già riqualificata dalla Corte territoria'e ai sensi dell'art. 99 comma primo cod. pen.), nonché alla negata prevalenza sulla stessa delle concesse circostanze attenuanti, è formulato in termini aspecifici non confrontandosi con le argomentazioni cori cui i giudici del gravarne di merito hanno ritenuto il fatto per cui si procede espressione di una ingravescente pericolosità criminale (cfr., pag. 5 del ricorso) e, nel contempo, hanno ritenuto di non poter modificare, in termini di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti sulle aggravanti e la recidiva, il giudizio espresso dal primo giudice (cfr, pag. 6), essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub;

Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Con