Ordinanza — n. 10255/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 117. R.G. 31049 -2023 Letto il ricorso di Pierre Francois dell'Aglio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta (superiore al minimo edittale pur con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), è formulato in termini non consentiti: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 31049 -2023 Letto il ricorso di Pierre Francois dell'Aglio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta (superiore al minimo edittale pur con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), è formulato in termini non consentiti: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 117. R.G. 31049 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pierre Francois dell'Aglio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta (superiore al minimo edittale pur con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), è formulato in termini non consentiti: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); l'impegno rnotivazionale deve inoltre, quale parametro di riferimento, della media edittale poiché nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto di essa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); l'ampia discrezionalità, inoltre, che caratterizza l'entità della riduzione per le ritenute attenuanti, permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli);. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
117. R.G. 31049 - 2023 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09