Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, upholding lower court's liability finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Jahier inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Jahier argued the lower court lacked proper motivation regarding liability and failed to integrate specific legal elements. The court rejected this, noting the appellate court adequately addressed his defenses and that reviewing factual findings is precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The court of appeal must provide a congruous and exhaustive response to the defendant's arguments; the court of cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAHIER PAOLO nato a PINEROLO il 22/05/1965 avverso la sentenza del 18/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 115. R.G. 31025 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paolo Jahier; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità e violazione di legge con riguardo alla integrazione degli estremi della norma incriminatrice: e, tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi di cui ha dato puntualmente conto; la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risull:ato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Con