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Ordinanza — n. 10252/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentative criticism against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Germano inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal alleged a defect in the lower court's reasoning regarding mitigating circumstances under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this because the argument merely repeated points already made and dismissed in the appellate judgment without providing new substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is a formal defect or a repetition of arguments already addressed by the court of first instance without offering a new, arguable critique of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentative criticism repetition of arguments mitigating circumstances Article 62 Penal Code procedural defect Court of Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 62 c.p.
Letto il ricorso di Sebastiano Germano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che con cui la difesa deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in riferiimento al diniego delle circostanze attenuanti invocate ex art. 62 nn.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO SEBASTIANO nato a AVOLA il 11/07/1981 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 107. R.G. 30944 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebastiano Germano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che con cui la difesa deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in riferiimento al diniego delle circostanze attenuanti invocate ex art. 62 nn. 1, 2 e 4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, di fatto, articolato sulla scorta di argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla corte di merito; il motivo, perciò, risulta soltanto apparente, difettando una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consiglier