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Ordinanza — n. 10251/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with procedural nullity rules regarding notification to defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged procedural nullity regarding notification to defense counsel was unfounded. The defense argued that the citation decree was improperly served only to the official defender after the appointment of a trusted defender, claiming this violated specific notification articles. The court rejected this, noting the defendant had already appointed a trusted defender and attended the first hearing, thereby acquiring knowledge of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. proc. pen.; Art. 552, 161 cod. proc. pen.: The notification of a citation decree solely to the official defender after the appointment of a trusted defender does not constitute a procedural nullity if the defendant has already acquired knowledge of the process through the appointment of the trusted defender.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure nullity notification to defense counsel official defender service trusted defender appointment procedural defect admissibility nomina del difensore diritto a un difensore omissione del difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 552 cod. proc. pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen
274304 - 01, secondo cui, in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO MICHELE nato a CATANIA il 19/08/1958 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 105. R.G. 30936 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Pilato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica, all'imputato, del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 552 e 161 cod. proc. pen. in quanto effettuata al solo difensore d'ufficio dopo il deposito di nomina fiduciaria (avvenuta prima dell'emissione del decreto), è manifestamente infondato e, in realtà, aspecifico non essendosi confrontato con la motivazione con cui la Corte l'appello ha rtenuto comunque pacificamente acquisita la conoscenza del processo da parte dell'imputato il quale, proprio in prossimità della prima udienza, aveva proceduto alla nomina di un nuovo difensore di fiducia cui era stato accordato un termine a difesa (cfr., Sez. 3 - , n. 49800 del 17/07/2018, T., Rv. 274304 - 01, secondo cui, in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il