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Ordinanza — n. 10250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as grounds were inadmissible or irrelevant to legal requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Spadaro and Saitta inadmissible and ordered them to pay costs. Spadaro argued for generic mitigating circumstances, while Saitta challenged the sentencing agreement terms. The court rejected these claims because the appellate court properly focused on objective facts and the specific statutory grounds required for challenging a settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 593 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they concern waived reasons, non-evaluation of conditions for acquittal, or defects in the penalty determination not constituting a sanction illegality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Agreement Inadmissible Appeal Generic Mitigating Circumstances Cassa delle Ammende circostanze attenuanti assenza di caso di rigore prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 593 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
3896 del 20.1.2016, De Cotiis); il ricorso di Danilo Saitta considerato che nei confronti del Saitta la Corte d'appello ha deciso ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
3896 del 20.1.2016, De Cotiis); il ricorso di Danilo Saitta considerato che nei confronti del Saitta la Corte d'appello ha deciso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, De Cotiis); il ricorso di Danilo Saitta considerato che nei confronti del Saitta la Corte d'appello ha deciso ai sensi dell'art.
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAITTA DANILO nato a CATANIA il 30/09/1986 SPADARO GIANLUCA MARCO nato a CATANIA il 09/06/1991 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 102. R.G. 30908- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Gianluca Marco Spadaro e di Danilo Saitta; il ricorso di Gianluca Marco Spadaro ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo la Corte d'appello motivato sul punto valorizzando la gravità oggettiva dei fatti e, in particolare, della condotta tenuta dall'odierno ricorrente resosi responsabile di atti di violenza nei confronti delle persone offese anche mediante l'utilizzo di una mazza da baseball; ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli;

Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, De Cotiis); il ricorso di Danilo Saitta considerato che nei confronti del Saitta la Corte d'appello ha deciso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. essendo perciò il ricorso consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

102. R.G. 30908 - 2023 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/