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Ordinanza — n. 10249/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10249/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MUTIIS SIMONE nato a ROMA il 30/05/1988 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di De Mutiis Simone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato con H primo dei motivi nuovi trasmessi in data 2.1.2024, con cui la difesa eccepisce la nullità della deposizione del teste Ambrosiano in quanto assistita, come interprete, dall'altra parte offesa, è precluso in quanto, trattandosi di nullità relativa, avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, al più, immediatamente dopo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv. 263317 - 01 ; Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Mailat, Rv. 247406 - 01) e non già, come nel caso di specie, ormai tardivamente, soltanto con l'atto di appello; considerato che il secondo motivo del ricorso, ribadito con il secondo dei motivi nuovi, finisce per sollecitare la Corte ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, operazione certamente non consentii:a al giudice di legittimità cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto pcsti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 09/01/2024 Il onsiglie Estensore D E POSITATA Il Presider›-----

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Ordinanza — n. 10249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv. 263317 - 01 ; Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Mailat, Rv. 247406 - 01) e non già, come nel caso di specie, ormai tardivamente, soltanto con l'atto di appello; considerato che il secondo motivo del ricorso, ribadito con il secondo dei motivi nuovi, finisce per sollecitare la Corte ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, operazione certamente non consentii:a al giudice di legittimità cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto pcsti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 09/01/2024 Il onsiglie Estensore D E POSITATA Il Presider›-----

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità dichiarazione di nullità eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento mancata prova di parzialità oltraggio alla corte
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