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Ordinanza — n. 10074/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10074/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANAA ZAKARIA (CUI 040NH38) nato 11 11/02/1985 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Chanaa Zakaria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt.56, 624 e 625 n.4 cod. pen. -Considerato che il primo motivo - con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10074/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. -Considerato che il primo motivo - con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez.

Parole chiave

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sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena remissione della pena riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANAA ZAKARIA (CUI 040NH38) nato 11 11/02/1985 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Chanaa Zakaria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt.56, 624 e 625 n.4 cod. pen. -Considerato che il primo motivo - con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017 Rv. 270088) espressamente richiamata dalla sentenza immune da vizi logici con riferimento al cd. borseggio. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena base nel minimo edittale, alla recidiva e le attenuanti generiche - è reiterativo e generico a fronte di una sentenza con la quale l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il sigliere estensore I