Ordinanza — n. 10073/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Elton Muhaj ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624,625 n.2,5,7 e art. 61 n. 5 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p. 2: l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa e dagli operanti mentre si allontanava di corsa dal luogo del fatto; la vettura nera, ferma sul posto, e vista transitare prima e dopo il fatto, in maniera sospetta davanti al bar del proprietario, è intestata al fratello del ricorrente). -Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ex ad 61 n.5 cod. pen. - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.2: l'imputato ha agito in ora notturna, in zona in quel momento non frequentata, non avendo il locale alcun sistema di videosorveglianza)che ha operato buon governo della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624,625 n.2,5,7 e art. 61 n. 5 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p. 2: l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa e dagli operanti mentre si allontanava di corsa dal luogo del fatto; la vettura nera, ferma sul posto, e vista transitare prima e dopo il fatto, in maniera sospetta davanti al bar del proprietario, è intestata al fratello del ricorrente). -Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ex ad 61 n.5 cod. pen. - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.2: l'imputato ha agito in ora notturna, in zona in quel momento non frequentata, non avendo il locale alcun sistema di videosorveglianza)che ha operato buon governo della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez.
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Generato dall'IADecisioni correlate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Elton Muhaj ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624,625 n.2,5,7 e art. 61 n. 5 cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p. 2: l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa e dagli operanti mentre si allontanava di corsa dal luogo del fatto; la vettura nera, ferma sul posto, e vista transitare prima e dopo il fatto, in maniera sospetta davanti al bar del proprietario, è intestata al fratello del ricorrente). -Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ex ad 61 n.5 cod. pen. - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.2: l'imputato ha agito in ora notturna, in zona in quel momento non frequentata, non avendo il locale alcun sistema di videosorveglianza)che ha operato buon governo della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez.
U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C